Newsletter Wholesale Novembre 2021

 

Novembre 2021

 

Grazie SNA.

Sappiamo bene che l'associazione di Categoria più rappresentantiva in Italia è quella dei non associati ad alcuna associazione o sindacato. Questo è certamente causato dal comportamento di molte associazioni di categoria che sono più che altro dedite ad auto promuoversi (ed a promuovere pranzi e cene per i loro dirigenti compltamente staccati dal mondo del lavoro). Diversa storia per il Sindacato Nazionale Agenti che sarà perchè si chiama ed è davvero un Sindacato e si batte da decenni per gli Agenti. E' vero noi siamo Broker non Agenti ma oggi bisogna capire che Agenti e Broker sono la stessa cosa e solo in Italia, per volere dello Stato, siamo separati e spinti a lotte fra fratelli che aiutano solo i soliti potenti: le Autorità, le Compagnie di Assicurazioni, lo Stato e naturalmente le multinazionali.

Questa volta però lo Sna senza chiedere nulla a nessuno ha fatto quello che IVASS si meritava da anni: ricorso al TAR ed ottenuto l'annullamento del Provvedimento IVASS 97 (quello che io chiamo "qualora ... ritengono che ... è coerente").

In realtà per tutti noi lo Sna ha ottenuto molto di più della sola vittoria al TAR: ha ottenuto un radicale cambio di politica dell'IVASS che, come promesso dal Presidente di IVASS, non solo non ha impugnato al Consiglio di Stato la sentenza del TAR ma si è anche impegnato affinchè l'Istituto modifichi e semplifichi il lavoro degli intermediari assicurativi riformando prossimamente i regolamenti.

Ma non solo, quando ad agosto tutti erano in vacanza, il MISE ha ritenuto di tirare fuori dal cassetto la modifica del RUI e l'istituzione dell'ORIA dando il controllo dell'organismo alle compagnie di assicurazioni. Una assurdità totale che ha visto la veemente protesta di SNA (alla quale poi si sono comodamente tutti accodati) che ha portato il MISE a più miti consigli archiviando, ma solo per il momento, la riforma.

Sebbene sarebbe giusto ripagare per il servizio reso lo Sna ed il suoi dirigenti e soci, almeno io mi permetto di segnare la mia personale gratitudine per quanto fatto nella più totale inerzia di tutti gli altri.

Grazie SNA.

ANIA.

Stravaganza dell'Agenzia delle Entrate, forse causata da una lettera di ANIA (la numero 357 del 2.11.2020) che ha emanato la circolare 30E del 22 dicembre 2020 dove a pagina 71 indica che l'ANIA avrebbe suggerito che per dichiarare l'adeguatezza (e non la coerenza!) delle polizze (inutili ndr) per l'assicurazione dell'assistenza fiscale dei commercialisti e consulenti del lavoro, l'impresa avrebbe dovuto inviare una email ad una specifica casella istituita dall'Agenzia delle Entrate. Ovviamente ANIA non rappresenta il Mercato assicurativo ma solo i propri soci, non rappresenta gli intermediari (che sono quelli che devono dichiarare la coerenza della polizza e non l'adeguatezza) e l'unico effetto della circolare è stata generare confusione amplificata da assurde interpretazioni fornite dalle Direzioni Regionali o Provinciali delle Entrate.

Abolizione doppio Obbligo Assicurativo per Commercialisti.

Da molti anni ci battiamo per l'eliminazione dell'assurdo doppio obbligo assicurativo che danneggia i Commercialisti Italiani. Infatti oltre all'obbligo di assicurazione valido dal 15.8.2013 (che strano sempre ad agosto queste belle novità) per tutti i Professionisti (con la sola eccezione degli Avvocati che hanno una loro specifica normativa) sancito dal decreto legge 138 del 13 agosto 2011 poi convertito nella Legge 148/2011 i nostri bravissimi parlamentari dediti a duro lavoro, si sono dimenticati che i poveri commercialisti (ed anche i Consulenti del Lavoro) erano già vittime di altro obbligo assicurativo imposto con decreto n. 241 del 1997 art. 35.

Ora se l'obbligo assicurativo è odioso, anche perchè in Italia lo Stato impone l'obbligo di stipulare polizze ma poi in barba a qualsiasi evidente confilitto di interesse, incamera il 22,25% del premio di queste polizze, il doppio obbligo sembra una totale assurdità.

E notate bene non si tratta di due polizze diverse. L'attività professionale è coperta con una polizza mentre l'assistenza fiscale mediante l'apposizione del visto di conformità copre la verifica della correttezza della tenuta delle scritture contabili ergo esattamente la stessa cosa.

Eppure non solo le imprese e gli intermediari devono vendere queste due polizze (anche se unificate come abbiamo fatto noi nel tentativo di semplicare la vita ai clienti) ma grazie al doppio obbligo i Commercialisti ed i Consulenti del Lavoro pagano più tasse sul premio di altre Categorie e soprattutto subiscono le assurde richieste di funzionarie e funzionari delle Direzioni Regionali o Provinciali che tartassano di richieste (talvolte senza senso) per la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo.

Sarebbe ora che questo doppio obbligo venisse meno a dimostrazione del fatto che forse lo Stato non è lì per mettere le mani in tasca ai professionisti ma per aiutarli (anche considerando che i Commercialisti mandano avanti da soli l'economia del Paese tenendo a bada contribuenti molto riluttanti a pagare le tasse ed a seguire le regole).

Nuova sede di Milano

Subito dopo la lunga pausa imposta dalla pandemia, abbiamo finalmente inaugurato il nostro nuovo ufficio nel centro di Milano (Via Vincenzo Bellini, 4). Il nuovo ufficio fa parte di un programma finalizzato ad offrire nuove capacità assicurative e rafforzamento delle già presenti convenzioni. La grande città di Milano con le sue potenti infrastrutture di telecomunicazione inoltre ci ha dato l'opportunità di incrementare il livello dei servizi online per i nostri clienti.


RC PROFESSIONALE Commercialisti, Consulenti del Lavoro e Avvocati.

La nostra offerta tiene conto delle più moderne esigenze in termini di massimali e condizioni.

Tutte le polizze hanno le seguenti caratteristiche di base:

  • premio non legato al fatturato e non soggetto a regolazione premio;
  • clausola “claims made” pura con retroattività illimitata;
  • polizza senza tacito rinnovo ma con procedure di rinnovo semplificate (questionario ridotto);
  • estensione anche gratuita all'attività di Assistenza Fiscale (Visto di conformità) con condizioni conformi alla richiesta della Agenzia delle Entrate;
  • copertura del dolo dei dipendenti e collaboratori incluso il rischio ingiuria e diffamazione;
  • copertura della responsabilità civile cibernetica (cyber) verso terzi con sotolimite di Euro 25.000,00;
  • copertura dell'involontaria violazione della Legge sulla privacy;
  • copertura senza sottolimiti delle sanzioni fiscali inflitte ai clienti dell'Assicurato;
  • assicurazione dei documenti e dei valori dei clienti in consegna o custodia dell'Assicurato come da normativa per l'assicurazione obbligatoria per Professionisti;
  • attività di Membro di Commissioni Tributarie, Organismo di Vigilanza, Mediatore Legale (Conciliatore), Firma Elettronica Avanzata, Curatore Fallimentare e vincolo solidale. Inoltre con premio aggiuntivo il contratto può essere esteso a coprire anche le attività di Revisore Legale/Sindaco e controllo contabile in enti privati e/o pubblici (sempre incluso il vincolo solidale), valutazioni di partecipazioni sociali non quotate;
  • la polizza prevede una garanzia a richiesta relativa alle spese di difesa in sede penale. Tale garanzia è l'unica presente sul Mercato che offra la tutela giudiziaria in sede penale per i danni risarcibili con retroattività illimitata;
  • la polizza copre gratuitamente l'eventuale società di elaborazione dati;
  • la copertura è estesa ai collaboratori, praticanti sostituti di concetto;
  • vasta scelta di franchigie con e senza scoperto ed opzione con la nostra esclusiva franchigia relativa.
  • Comprese gratuitamente le garanzie RC Generale RC Verso dipendenti, RC Cyber, Amminstrazione Condominii, e Gestore Crisi da Sovraindebitamento;
  • in caso di morte dell'assicurato durante il periodo di assicurazione è prevista la copertura automatica e gratuita per 120 mesi a favore degli eredi;
  • ultraattività decennale;
  • in caso di cessazione dell'attività è prevista la copertura, a richiesta e con premio aggiuntivo, per 120 mesi dopo la cessazione del contratto;

Non sono presenti clausole di arbitrato o deroga alla competenza dell'Autorità Giudiziaria che possano limitare il diritto dell'Assicurato di chiamare in causa gli Assicuratori, specie nel caso in cui l'Assicurato sia stato, a sua volta, citato in giudizio.

Inoltre i sinistri non sono gestiti da loss adjuster ma da professionisti qualificati ed iscritti al RUI a garanzia di una corretta e rapida gestione dei sinistri.

Per approfondimenti scaricate SET fascicolo informativo.

Come al solito noi restiamo a disposizione per fornire quotazioni personalizzate contattandoci via email, whatsapp o telefono.

Link: https://www.nosenzo.it/rcprof


 
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