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Assistenza Fiscale e Visti di Conformità |
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Il tormentato iter dell’attività dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) professionisti è di nuovo alla ribalta delle cronache. Infatti come è a tutti noto l’attività di CAF Impresa, soprattutto svolta da imprese legate ai Sindacati dei Lavoratori, da quando è partita ha sempre visto sul fronte opposto i Professionisti (Commercialisti) che reclamavano, a ragione, il loro diritto di svolgere la medesima attività. Si tratta di una attività marginale per i Professionisti mentre si tratta di una attività molto importante dal punto di vista economico per quanto riguarda i CAF Imprese. Tuttavia con vari artifici lo Stato aveva sempre cercato di escludere da questa attività i Professionisti fino a quando il Garante della Concorrenza e del Mercato ha stabilito che anche i Professionisti hanno il pieno diritto di svolgere questa funzione che richiede però l’autorizzazione alla Direzione Regionale delle Entrate di competenza. Per svolgere tale attività occorre ottemperare all'obbligo assicurativo di cui all'Art.22 del D.M. 19 maggio 1999 n. 164 che recita “22. Garanzie.I professionisti ed i certificatori stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle
asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a due miliardi di lire (Euro 1.032.913,80),
al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.“ Tuttavia andando a leggere la normativa si scopre che chi appone un visto infedele rischia una sanzione da Euro 258,23 ad Euro 2.582,28 (art. 39 Lettera a del Decreto Legislativo n. 241 del 9/7/1997) . Tale sanzione, come giustamente ha stabilito l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo ISVAP con circolare n. 245/1995 del 22.5.1995 non è in alcun modo assicurabile. Ma allora viene da chiedersi che cosa deve coprire la polizza obbligatoria per i CAF, posto che l’unico evento che rischiano i CAF è una sanzione amministrativa a loro carico e come tale non assicurabile? Alla domanda non viene data risposta se non una ulteriore richiesta che gli Assicuratori non oppongano a terzi eventuali franchigie presenti in polizza. Se l’azione diretta del danneggiato nei confronti degli Assicuratori non è ammessa, viene da chiedersi come potranno mai opporre a terzi la franchigia gli Assicuratori?
Inoltre dal 2010 all'Art. 10 del dl 1.7.2009 n. 78 convertito in legge 3.8.2009 n. 102 è stabilito l'obbligo di visto di conformità per le aziende che effettuino compensazioni IVA di importo superiore a Euro 15.000,00. Anche per l'apposizione di visto di conformità viene richiesta la polizza di assicurazione obbligatoria che stando alla circolare della Direzione Centrale delle Agenzie delle Entrate (Circolare n. 21/E del 4.5.2009) prevede oltre all'obbligo di assicurazione, la non opponibilità a terzi della franchigia, i 5 anni di postuma, anche l'ulteriore richiesta che il massimale di detta polizza sia dedicato esclusivamente all'attività di apposizione dei visti con una autonoma copertura assicurativa.
Tali concetti sono stati ribaditi nella circolare n. 57E del 23.12.2009 che ha anche introdotto il nuovo concetto che l'apposizione dei visti potrà avvenire solo dopo l'iscrizione del Professionista nell'elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità.
Inoltre, in contrasto con il disposto del Codice Civile Italiano, la Direzione Regionale delle Entrate richiede una "copia conforme" del contratto di assicurazione. Questa ulteriore richiesta rende indispensabile invio di un documento cartaceo in aperto contrasto alle politiche del Governo che, al contrario, ha annunciato l'utilizzo degli strumenti informatici per ridurre le spese nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Abbiamo quindi ottenuto, per i nostri clienti, le seguenti proposte per l'assicurazione dell'attività di Assistenza Fiscale Mediante Apposizione dei Visti di Conformità (attenzione questa polizza non copre l'assistenza fiscale svolta dal CAF Professionista per la quale è necessaria una specifica ulteriore polizza):
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Assicurati con polizza con noi in vigore (o di nuova stipula) con massimale uguale o superiore ad Euro 1.000.000,00 (purchè intestata ad un singolo Professionista o ad uno Studio Associato): verrà rilasciata gratuitamente su richiesta la clausola di estensione del rischio con massimale di Euro 1.050.000,00 e condizioni conformi alle richieste dall’Autorità;
- Assicurati che hanno in corso polizza con massimale inferiore ad Euro 1.000.000,00 o che non considerino congruo il massimale di Euro 1.050.000,00 in base al numero dei propri utenti: è stata predisposta una polizza a parte con massimale di Euro 1.500.000,00, senza franchigia e condizioni conformi alle richieste dall’Autorità con premio non legato al fatturato e non soggetto a regolazione posticipata.(per visionare un fac-simile del testo di polizza cliccare qui).
In alternativa alla stipula delle polizza separata i nostri clienti con polizza in corso con massimale inferiore ad Euro 1.000.000,00 potranno anche richiedere preventivo per aumentare il massimale ed ottenere poi l'estensione visti gratuita.
Come aderire
- dopo aver verificato le condizioni stabilite dalla Direzione Regionale delle Entrate di competenza (molte hanno emesso o emetteranno una specifica circolare), raccogliere la documentazione prevista dalla Direzione Regionale delle Entrate ed il relativo modulo di richiesta;
Richiesta dell’assicurazione
- per la richiesta della sola clausola gratuita inviare via email o fax al numero 0392302955 un nuovo modulo proposta per la sostituzione del contratto con il nuovo stampato. A ricezione della richiesta provvederemo all’invio di una nuova polizza e di una copia conforme del contratto di assicurazione. Tale documentazione va inviata in originale alla DRE di competenza, dopo averla sottoscritta in ogni punto.
- Richiesta di emissione della polizza separata
Per la richiesta della polizza separata si prega inviare il modulo proposta IN ORIGINALE anticpandolo via fax al n. 0392302955 o email a visti@nosenzo.it. A ricezione della richiesta provvederemo all’invio della relativa polizza sottoscritta dagli Assicuratori e della copia conforme per la D.R.E. di competenza. Si raccomanda di inviare la polizza alla D.R.E. solo dopo averla sottoscritta in ogni punto.
In ogni caso la nostra Società non assume alcuna responsabilità in caso di mancata accettazione della polizza da parte della D.R.E. di competenza.
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